Comunità energetiche: dai paletti sugli incentivi agli anticipi sui fondi Pnrr, ecco le regole operative per ottenere i benefici



Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il documento di 160 pagine preparato dal Gse: ecco tutto quello che c’è da sapere per accedere agli aiuti


Centosessanta pagine per chiarire come si ottengono le tariffe incentivanti e i contributi in conto capitale previsti dal Pnrr per l’avvio delle comunità energetiche rinnovabili. È questo l’obiettivo delle regole operative predisposte dal Gse e approvate ieri dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che seguono, come noto, l’emanazione del decreto con cui il Mase ha fissato i sostegni per l’avvio delle Cer rinviando poi a un nuovo step il compito di dettagliare tutti i passaggi per ricevere gli aiuti stabiliti dal Governo e, in parte, contenuti anche nel Recovery Plan e pari a 2,2 miliardi di euro. Ecco come occorre muoversi per accedere ai benefici.


Le tipologie ammesse

Secondo le regole operative, le tipologie di configurazione ammesse sono le seguenti: 1) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (l’autoconsumatore a distanza), 2) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di

autoconsumo collettivo da fonti rinnovabil (gruppo di autoconsumatorii; 3) comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (Cer); 4) cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (cliente attivo a distanza); 5) gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (gruppo di clienti attivi); 6) comunità energetica dei cittadini (Cec);

7) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.


Chi accede a incentivi e contributi

Secondo quanto stabilito dalle regole operative, possono accedere alla tariffa incentivante le seguenti tipologie: 1) autoconsumatore a distanza; 2) gruppo di autoconsumatori; e 3) comunità energetiche. I benefici della misura Pnrr, invece, possono essere richiesti dai gruppi di autoconsumatori o dalle Cer. La potenza massima del singolo impianto (o dell’intervento di potenziamento) facente parte di una Cer può essere al massimo di 1 megawatt. Tra gli altri requisiti richiesti, è previsto che la Cer sia già regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, escludendo così dall’incentivo gli impianti allacciati prima della costituzione della stessa Cer.


Quali sono i requisiti degli impianti ammessi a incentivi

Per accedere alla tariffa incentivante gli impianti o le unità di produzione devono essere stati realizzati: a) tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti

esistenti; b) avere potenza massima di 1 megawatt; c) essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (cioè entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021). Le regole operative fissano poi particolari paletti per impianti alimentati a biogas o biomassa (per i primi, per esempio, l’energia termica prodotta è recuperata e prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali o immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, mentre nei secondi, tra l’altro, i sottoprodotti o prodotti impiegati devono garantire, rispetto al combustibile fossile, un risparmio emissivo di gas a effetto serra di almeno il 70%). Se poi gli impianti sono fotovoltaici, chiariscono le regole operative, devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova generazione.


Cosa succede alle configurazioni avviate prima del decreto

Per gli impianti o le unità di produzione avviate prima dell’entrata in vigore del decreto (prima del 24 gennaio) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi siano stati realizzati ai fini del suo inserimento in una configurazione di Cer. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del portale del Gse.


Contributo di valorizzazione per impianti sopra 1 MW

Se la potenza di un impianto o delle unità di produzione, per cui venga richiesto l’inserimento nella configurazione, eccede la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (che varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati dall’Arera per l’energia elettrica condivisa). Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, intendendo per esistenti impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (cioè fino al 15 dicembre 2021), diversi


da quelli già facenti parte di Cer e di sistemi di autoconsumo collettivo. Nel caso di Cer, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.


La cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo Pnrr previsto dal decreto, ma in questo caso la tariffa sarà decurtata in ragione dell’entità del contributo. Non è, invece, cumulabile con il superbonus, ma anche con altre forme di incentivo in conto esercizio, contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili. E ancora, non è possibile il cumulo con altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.


Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal Gse:

La tariffa incentivante riconosciuta dal Gse, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una Cer, è costituita da una parte fissa ed una variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti (80 euro per impianti sotto i 200 kW, 70 euro tra 200 kW e 600 kW e 60 euro sopra i 600 kW, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40 euro per megawattora in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40 euro/MWh). Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste delle maggiorazioni tariffarie:+4 euro/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo); +10 euro/MWh per quelle del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).


Quali sono i paletti per l’ammissione al contributo Pnrr

Gli impianti devono essere realizzati tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento e avere potenza non superiore a 1 MW. Inoltre, va ricordato, devono essere ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e avere la data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. Quanto all’entrata in esercizio, secondo le regole operative questa deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.


La procedura per accedere al beneficio

L’analisi delle pratiche avverà in due tempi: al Gse spetterà l’esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione che andrà trasmessa esclusivamente tramite il portale informatico del Gse, come per l’accesso alla tariffa incentivante (dall’8 aprile il Gse avvierà le tre piattaforme informatiche per presentare le domande per gli aiuti e quella per la verifica preventiva di ammissibilità dei progetti). L’istruttoria dovrà essere conclusa entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal Gse. A quel punto il Gse trasferirà le risultanze dell’istruttoria al ministero che, una volta svolte le attività di controllo di propria competenza, emanerà il decreto di concessione che sarà poi trasmesso alla Corte dei conti per la  registrazione.


A quanto ammonta il contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. La determinazione del contributo verrà effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal decreto, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell’eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale. Il

valore sarà indicato nell’atto di concessione emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’ammontare del contributo in conto capitale spettante sarà rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà essere superiore a quanto previsto nell’atto di concessione.


Come può essere erogato il beneficio Pnrr

In seguito al rilascio dell’atto di concessione del ministero, il beneficiario può richiedere,attraverso il portale informatico del Gse, il contributo in conto capitale secondo diverse opzioni. Per impianti di potenza inferiore o pari a 200 kilowatt, è possibile richiedere: a) un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione e il saldo della quota residua del contributo in conto 

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